La riparazione pecuniaria per ingiusta detenzione è stata introdotta dal nuovo codice di procedura penale, approvato con D.P.R. n. 447/88, ed è regolamentata dagli artt. 314 e 315.
L'art. 314 c.p.p. riguarda i presupposti e le modalità della decisione, mentre l'art. 315 c.p.p. regola il procedimento di riparazione. Le disposizioni rinviano, in quanto compatibili, alle norme sulla riparazione dell'errore giudiziario a completamento della disciplina.
Le fonti normative della riparazione sono rinvenibili in tre differenti livelli:
Tra le norme internazionali sono annoverabili:
Tali disposizioni sono parte integrante dell'ordinamento giuridico italiano, poiché la Convenzione europea dei diritti dell'uomo è stata ratificata con legge n. 848/55, e il Patto internazionale con legge n. 881/77, per cui è risultato evidente l'obbligo del legislatore di disciplinare con legge ordinaria tale materia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona che hanno valore universale.
Tra le norme di rango costituzionale si annoverano:
Ne consegue, dunque, la necessità di una disciplina particolare per gli errori in tema di custodia cautelare, sia essa scontata in carcere o agli
arresti domiciliari. Infatti le misure cautelari possono essere disposte solo in presenza dei pressuposti di legge specificatamente previsti trattandosi di misure
detentive applicate prima della sentenza definitiva.
La riparazione per ingiusta detenzione è riconosciuta solo quando la detenzione sia stata ingiustamente sofferta in conseguenza dell'applicazione di una delle
misure cautelari nelle quali la limitazione della libertà personale è disposta ai sensi degli artt.:
Oltre alle ipotesi di illegittima sottoposizione a misura cautelare custodiale, secondo il comma 1 dell'art. 314 c.p.p., il diritto alla riparazione per ingiusta
detenzione sussiste quando sia stato erroneamente ritenuto il fumus commisi delicti per errore di diritto sostanziale, con conseguente proscioglimento dell'imputato
riconoscendosi, anche ex post, l'ingiustizia sostanziale della limitazione della libertà personale.
Si afferma, inoltre, ex art. 314 comma 2 c.p.p., il riconoscimento ad un'equa riparazione nel caso in cui l'ingiustizia sia di natura soltanto formale e cioè
quando si accerti che la limitazione della libertà è avvenuta in conseguenza dell'imposizione di una misura cautelare personale adottata al di
fuori delle condizioni di applicabilità previste nel codice di rito.
L'art. 314 c.p. prevede che il diritto all'equa riparazione spetta soltanto a colui che sia stato sottoposto a custodia cautelare e che tale provvedimento impositivo della misura restrittiva della libertà personale non sia stato emesso per effetto della condotta, dolosa o gravemente colposa, della persona nei cui confronti la misura &grave stata applicata.
Il diritto spetta:
Il diritto all'equa riparazione spetta:
Il 3° co. dell'art. 314 c.p.p. dispone che, alle medesime condizioni indicate nei primi due, il diritto si estende anche alla persona nei cui confronti sia pronunciato
decreto motivato di archiviazione del procedimento ovvero sentenza di non luogo a procedere.
I commi 4 e 5 dello stesso art. escludono la riparazione pecuniaria nei casi di custodia cautelare computabile nella misura di altra pena inflitta o da infliggere,
ovvero quando sia stata inflitta in forza di altri titoli custodiali, nonché per intervenuta abolitio criminis relativamente alla parte di pena anteriore
all'abrogazione normativa.
All'originaria previsione dell'art. 314 c.p.p. occorre aggiungere le previsioni delle sentenze "additive" della Corte Costituzionale.
Corte Costituzionale, sentenza del 25-07-1996, n. 310.
" È illegittimo, in relazione agli art. 3 e 24, 4° comma cost., l'art. 314 c.p.p., nella parte in cui limita il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione all'ipotesi di custodia cautelare sofferta ingiustamente e non prevedendo la riparazione per l'ingiusta detenzione subita a seguito di ordine di esecuzione illegittimo, adottato cioè sull'errata premessa che la condanna sia divenuta definitiva, non bastando ad ovviare all'ingiustizia la l. 13 aprile 1988 n. 117 in tema di risarcimento dei danni cagionati dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, la quale, infatti, all'art. 14, sancisce l'autonomia fra l'azione di risarcimento, disciplinata dalla legge, e l'azione di riparazione per ingiusta detenzione, di fonte codicistica."
Corte Costituzionale, sentenza del 30-12-1997, n. 446.
" È incostituzionale l'art. 315, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre dalla pronuncia del provvedimento di archiviazione, anziché dal giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 314, 3° comma, c.p.p., è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti detto provvedimento è stato pronunciato."
Corte Costituzionale, sentenza del 02-04-1999, n. 109.
" È incostituzionale l'art. 314, 1° comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare."
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il cittadino che sia stato ingiustamente detenuto abbia un vero e proprio diritto soggettivo alla riparazione ancorché soltanto "equa". Ciò rappresenta il superamento di quella ormai anacronistica concezione secondo la quale nei confronti dello Stato che, in seguito all'accertamento di un errore giudiziario poteva venire in soccorso della vittima, il cittadino vantava semplicemente un interesse legittimo, se non addirittura una legittimazione a richiedere. Qualificato, quindi, il diritto alla riparazione quale diritto soggettivo di ordine pubblicistico, lo Stato ha l'obbligo di pagare una somma di denaro qualora sia definitivamente riconosciuta la fondatezza della domanda volta ad ottenere una equa riparazione. La giurisprudenza ritiene che in tali casi le parti, cittadino e Stato, diano vita ad un rapporto obbligatorio definibile "obbligazione pubblica" o di "diritto pubblico".
Ha diritto alla riparazione per ingiusta detenzione:
Il comma 4 dell'articolo 314 del c.p.p. esclude il diritto alla riparazione per quella parte della custodia cautelare che, ai sensi dell'articolo 657 del c.p.p., sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena da espiare nonché relativamente al periodo di custodia cautelare sofferta in forza di altro titolo. Una ipotesi particolare è regolata dal comma 5 dell'art.314 del c.p.p.: in presenza di una sentenza o un decreto di archiviazione che affermano che il fatto non costituisce reato in quanto abrogato, il diritto al ristoro non è configurabile per quella parte di custodia cautelare sofferta prima dell'abrogazione medesima deve essere presentata - a pena di inammissibilità - entro dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o il provvedimento di archiviazione è stato notificato alla persona nei cui confronti è stato pronunciato.
La domanda deve essere presentata, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, presso la cancelleria della corte d'appello del distretto giudiziario in cui è
stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento.
Se la sentenza è stata emessa dalla Corte di Cassazione, la domanda deve essere proposta presso la Cancelleria della Corte d'Appello nel cui distretto è stato
emesso il provvedimento impugnato.
Ricordiamo che la riparazione, non avendo carattere risarcitorio ma di indennizzo, deve essere determinata dal giudice in via equitativa. Il giudice dovrà
tenere conto delle conseguenze di carattere morale e psicologico derivate dalla detenzione, in considerazione del fatto che esse rientrano tra le "conseguenze personali e
familiari" indicate dall'articolo 643 comma 1 del codice di procedura penale, richiamato dall'art.315 comma 3, dello stesso codice. Il giudizio di equità, pertanto,
potrà avere solo il limite interno della ragionevolezza e quello esterno della congrua motivazione, dovendo il quantum dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione essere
determinato senza riferimento a termini o valori meramente aritmetici, ma attraverso un prudente e globale apprezzamento della situazione dedotta, nell'ambito discrezionale
che può e deve essere il più ampio possibile.
La funzione regolatrice della Consulta in materia di riparazione per ingiusta detenzione si è manifestata in diverse pronunce, ed ha permesso all'interprete di
trarre più di un'indicazione per la ricostruzione sistematica dell'istituto in chiave garantista.
Dalle sue pronunce è possibile cogliere una forte spinta etica verso l'affermazione di maggiori garanzie in favore di chi abbia subito una temporanea limitazione
della libertà personale, a causa di un errore, anche se incolpevole, commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
In questo senso deve essere letto il principio, affermatosi fin dalla sentenza n. 1 del 1969, secondo
cui "l'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale, che va riguardato quale coerente sviluppo del più
generale principio di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo" , si pone in risalto l'importanza di una disciplina che, ancora in nuce per ciò
che riguarda gli aspetti garantistici successivamente sviluppati in via legislativa, anche attraverso la previsione legislativa dell'istituto della riparazione per
ingiusta detenzione, rivela la sua natura di principio etico fondamentale affermando il diritto del cittadino ad ottenere un giusto ristoro per le conseguenze personali e
patrimoniali derivanti dall'errore commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale.
Secondo la Corte Costituzionale, dunque, l'istituto assume una nuova fisionomia, quasi a profilarsi come una species del più ampio genus dell'errore
giudiziario, coincidenti per presupposti e per finalità ma non per confini operativi.
L'indirizzo giurisprudenziale citato, nato in relazione all'art. 571 c.p.p., non si estendeva fino a ricoprire nelle medesime garanzie anche la vittima che fosse stata
ingiustamente colpita da custodia cautelare.
La riparazione pecuniaria, dunque, poteva verificarsi solo in seguito ad un giudizio di revisione, e cioè in seguito al riconoscimento di un errore giudiziario,
per cui ne veniva esclusa custodia cautelare.
La Corte affermò che la riserva di legge, circa i modi e le condizioni per la riparazione dell'errore giudiziario, dovesse intendersi
"Necessaria anche per quel che concerne gli elementi sostanziali dell'istituto, poiché né la dizione testuale della norma né le risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente certezza che il costituente abbia aderito all'una o all'altra nozione dell'errore giudiziario.
Sarebbe lecito affermare che, per l'art. 24, l'errore giudiziario meritevole di riparazione si risolva nel solo errore di giudicato, altrettanto infondato sarebbe all'opposto leggervi l'implicita prescrizione che la riparazione debba necessariamente spettare anche a chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento, dopo aver subito una privazione di libertà personale. Né argomento in favore della seconda alternativa potrebbe desumersi coordinando la disposizione dell'ultimo co. dell'art. 24 con l'art. 13, e sottolineandone l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore presidio delle garanzie della libertà personale, poiché lo stesso art.13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se l'istituto della riparazione degli errori giudiziari debba restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba comprendere qualunque casi di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata".
La legge di delegazione legislative n. 81/87, introduce accanto alla riparazione dell'errore giudiziario, anche la riparazione per l'ingiusta detenzione, senza distinguere l'arresto o il fermo dalle misure cautelari personali: da ciò traspare l'intento del legislatore delegante di non voler effettuare distinguo tra custodia cautelare e custodia precautelare, d'altro canto difficilmente giustificabili.